Art. 2.
(Norme procedurali).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Ciascuno degli schemi di decreto legislativo deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.